Seconda famiglia: tutti i figli hanno gli stessi diritti, ma la compagna? Lei non ne ha
Secondo la Legge italiana, il convivente non ha alcun diritto successorio. Questo vuol dire che alla scomparsa di uno dei due componenti una coppia di fatto, l’altro resta senza alcun appoggio anche se hanno passato una vita insieme, anche se hanno dei figli insieme (salvo il diritto ad abitare eventualmente nella casa destinata alla prole finché questa non sia autonoma economicamente).
La legge Cirinnà del 2016 ha fatto fare un grande salto al nostro Paese riconoscendo le unioni civili e permettendo a due persone dello stesso sesso di unirsi formalmente e di acquisire gli stessi diritti, anche patrimoniali, dei coniugi uniti in matrimonio. Inoltre ha introdotto i contratti di convivenza che dirimono alcune questioni, per esempio la possibilità per il convivente sopravvissuto di restare nella casa di proprietà del defunto per un certo tempo, a seconda della durata della convivenza.
Già dal 2012 erano stati equiparati i figli di primo, secondo, n° letto, legittimi o naturali. Sono sempre figli e pertanto hanno gli stessi diritti al mantenimento, all’educazione, alla successione.
Crescono le coppie conviventi e dal varo del divorzio breve sono anche aumentati i divorzi che spesso danno origine a nuove convivenze. Per non parlare delle separazioni. Tanti sono infatti coloro che si separano, iniziano una nuova convivenza e magari hanno anche nuovi figli, ma per non creare tensioni o per non dover discutere non chiedono il divorzio. In questo caso, oltre all’assenza di tutela per il/la convivente, esiste il problema che l’ex coniuge non divorziato risulta ancora erede legittimo.
E’ molto comune che le persone che decidono di convivere non pensino al fatto che non hanno nessuna tutela reciproca e che anche il diritto di far visita a uno dei due gravemente malato in ospedale potrebbe essere messo in discussione in assenza di un contratto di convivenza che lo stabilisca.
Come quasi sempre succede, la legge si limita ad insegue i mutamenti nei costumi della società, arrivando sempre un po’ dopo che il cambiamento che comporta o dirime è già stato assorbito dalla morale comune. Nessuna legge è di fatto finora intervenuta sull’assenza di tutele patrimoniali alla morte di uno dei due componenti la coppia. Il caso di Lucio Dalla è diventano l’esempio lampante di cosa può succedere al proprio compagno o alla propria compagna in assenza di testamento. I tuoi beni vanno a lontani parenti, che magari non vedevi da secoli, compresa la casa in cui vivevate insieme.
Cosa bisogna fare quindi?
Il primo modo per prendersi cura di un convivente e della sua serenità futura è sicuramente il testamento. Perché? Perché l’ordinamento successorio italiano, che non prevede alcun diritto ereditario in capo al convivente, concede solo attraverso testamento di destinare una quota percentuale variabile dei propri beni a chiunque, detta quota disponibile. Quindi, facendo testamento, si può fare in modo che la persona designata si aggiunga alla lista degli eredi legittimi ottenendo una parte dell’eredità.
Il testamento è un atto semplice che si può fare e modificare o rifare in qualsiasi momento, anche scrivendolo a mano su un pezzo di carta e per maggior sicurezza lo si può consegnare a un notaio.
A questo link trovate le regole da seguire per farlo senza errori formali, in modo che sia valido.
La seconda possibilità a portata di mano è un atto di designazione. Vuol dire che si destina a una tale persona un bene mobile registrato o immobile, a un preciso scopo purché meritorio, per tutta la durata dell’atto (max 90 anni) o della vita del beneficiario. Al termine di tale periodo il bene torna nella disponibilità del disponente o dei suoi eredi.
La meritorietà dello scopo deve essere evidente per escludere un uso interessato dell’atto al solo fine di sottrarre il bene ad eventuali creditori. Il bene, infatti, non diventa di proprietà del beneficiario, ma viene separato dal patrimonio del destinante, pertanto segregato rispetto ad eventuali aggressioni creditorie.
Il sostegno di una compagna o di un compagno in stato di bisogno o in assenza di un sufficiente reddito pensionistico potrebbe essere considerato meritorio. Così come lo è il sostegno agli studi o all’avviamento professionale o artistico (oltre che di un proprio figlio) di un figlio della/del convivente. Anche in questo caso è sufficiente recarsi da un notaio; l’atto di designazione è, infatti, un atto pubblico.
Inoltre c’è a la polizza vita che destina a una persona data una certa somma alla morte di chi le ha intestato la polizza, attraverso il pagamento periodico di un premio. I premi pagati annualmente verranno considerati come parte dell’asse successorio cioè di tutti i beni alla cui successione saranno chiamati gli eredi, ma il valore della polizza no. Quindi sarebbe come una donazione a se stante, di cui si sono pagati i premi e il valore dei quali viene considerato nel totale dell’eredità in successione al momento del decesso, ma priva di soggezione fiscale.
Poi naturalmente esiste l’ipotesi Trust che però si adatta a situazioni patrimoniali piuttosto complesse anche per il costo che comporta.
Perché non una banale donazione? Perché la donazione a persona estranea al nucleo familiare non ha franchigia e vede aliquote fiscali più alte; il beneficiario pagherebbe, infatti, l’8% di tasse su tutto il valore della donazione, inoltre questa verrebbe conteggiata nella somma dei beni che cadranno in successione. Ciò significa che il valore della donazione non deve superare il valore della quota disponibile, sempre che il defunto abbia inteso avvalersene attraverso testamento. Altrimenti il beneficiario rischia davvero di dover rifondere gli eredi che denunciassero la lesione della propria quota ereditaria a causa della donazione.
I tanti tra voi che hanno un compagno o una compagna o i cui figli vivono una convivenza hanno materiale per riflettere. Avete già scelto a quale strumento affidarvi?
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