QUANTO DURA LA NASPI DOPO I 60 ANNI?
Dal 2015 non esistono più differenze di durata del sussidio di disoccupazione in base alle fasce di età. La NASpI, il sussidio per la disoccupazione, ha durata universale per un tempo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni (che per avere diritto alla Naspi non possono essere meno di 13), quindi fino a un massimo di 2 anni.
I lavoratori disoccupati senior che hanno diritto alla NASpI, però, grazie alla legge di bilancio 2022 godono di un’agevolazione: chi infatti ha più di 55 anni al momento della richiesta della NASpI, e ne fa o ne fatto richiesta dopo l’1° gennaio 2022, ha diritto a veder slittare il previsto décalage, ovvero la riduzione mensile del 3% dell’importo prevista per legge a partire dal 6° mese, all’8° mese, quindi 60 giorni più tardi degli under 55. Questa agevolazione non vale per chi già aveva fatto richiesta NASpI prima dell’1/1/2022 o già la percepiva, anche se ha più di 55 anni.
Il tempo di erogazione della NASpI genera riconoscimento di contribuzione figurativa che vale ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione, quindi il tempo passato in Naspi vale come tempo lavorato dal punto di vista contributivo.
Agevolazioni pensionistiche per i lavoratori precoci che perdono il lavoro
Va inoltre tenuto presente che i lavoratori precoci, ovvero coloro che abbiano versato contributi per 12 mesi prima del compimento dei 19 anni, raggiunti i 41 anni di contributi possono andare in pensione anche se non hanno ancora l’età pensionabile, purché rientrino nelle categorie protette di caregiver, invalidi gravosi e disoccupati. E’ quindi il caso dei percettori NASpI. Poiché durante l’erogazione del sussidio vengono conteggiati contributi figurativi per tutto il tempo della sua durata, questi mesi/anni (max 2) di NASpI entrano nel conteggio anche dei 41 anni di contribuzione necessaria per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci disoccupati. Quindi anche un disoccupato over 60 che abbia recepito la NASpI per due anni (o meno) potrebbe far valere quei 2 anni (o meno) per il raggiungimento del tempo di contribuzione (41 anni) previsto per i lavoratori precoci per andare in pensione prescindendo dall’età anagrafica (esiste però una finestra di 3 mesi tra il momento del raggiungimento del requisito contributivo e l’accesso alla Naspi). Se al termine della NASpI il lavoratore precoce disoccupato non avesse perfezionato il requisito dei 41 anni di contribuzione, può chiedere all’Inps l’autorizzazione al versamento di contributi volontari per raggiungere il requisito contributivo. Naturalmente questa opzione è onerosa e il costo dipende dalla situazione del singolo lavoratore
La NASpI come soluzione ponte tra licenziamento e pensionamento effettivo
Nel caso al lavoratore licenziato manchino due anni al raggiungimento dell’età pensionabile, la NASpI potrebbe quindi rappresentare una soluzione ponte tra la data del licenziamento e l’età della pensione oppure costituire la soluzione per perfezionare il requisito contributivo per coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile ma hanno bisogno di ancora 2 anni di contributi per accedere al diritto.
Naspi anticipata per finalità imprenditoriale
Un lavoratore che si trovi in situazione di licenziamento involontario e maturi quindi i requisiti per accedere alla sussidio per la disoccupazione potrebbe anche richiedere la NASpI anticipata, ovvero l’erogazione del sussidio in un’unica soluzione anticipata, come incentivo all’autoimprenditorialità. L’importo complessivo gli verrebbe in questo caso anticipato per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o ancora per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale presti attività (fa eccezione un rapporto Co.Co.Co. anche a progetto).
Scheda identificativa accesso alla NASpI
La normativa che regola la NASpI è piuttosto complessa. Tentiamo una tabella riassuntiva che tenga conto delle novità 2022. Per qualsiasi altro dettaglio può essere utile il link messo a disposizione dall’Inps: FAQ NASpI.
- Ha accesso alla NASpI il lavoratore dipendente ((inclusi apprendisti e dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e, dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci) che abbia versato almeno 13 settimane di contributi e che abbia perso il lavoro involontariamente. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis- Coll.
Sono esclusi dall’accesso alla NASpI i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, lavoratori che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che non rientrano tra i destinatari dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022, titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la NASpI.
- Circa il requisito imprescindibile della involontarietà della perdita di lavoro per l’accesso alla NASpI, esistono eccezioni che riguardano dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di procedura di conciliazione, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione o in seguito a rifiuto a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda a più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più .
- A partire dal 1° gennaio 2022 è abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Inoltre, a partire dal 2020, la NASpI può essere concessa anche in caso di accordo collettivo aziendale che prevede incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’accordo deve essere stipulato da almeno una organizzazione sindacale tra quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- L’importo del sussidio corrisponde al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni (imponibile ai fini previdenziali). Esiste però un massimale stabilito di anno in anno per legge, pari attualmente a 335,40 Euro. L’importo dell’assegno NASpI viene ridotto mensilmente del 3% a partire dal 4° mese (décalage) per licenziamenti datati prima del 31/12/2021, dal 6° mese per quelli datati dal 1/1/2022 (under 55) e dall’8° mese per lavoratori over 55 licenziati dal 1/1/2022.
- La NASpI deve essere richiesta per via telematica entro il 68° giorno dal licenziamento o direttamente sul sito Inps, o attraverso un patronato o ancora attraverso il contact center che risponde gratuitamente all’803 164 da rete fissa oppure a numero 06 164 164 da rete mobile.
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