Quando conviene rinunciare a un'eredità
Accettando un’eredità si accettano anche i debiti del defunto. Ecco perché a volte è meglio astenersi o accettare con beneficio di inventario

Per comprendere bene la questione è fondamentale capire per prima cosa che accettando un’eredità non si entra soltanto in possesso dei beni del defunto (o parte di essi) ma gli si subentra anche in una serie di oneri, ivi inclusi i debiti, per la quota che corrisponde al diritto successorio. Quindi, se accetto un’eredità e questa risulta consistere più di passivi che di attivi, mi troverò a dover rispondere ai creditori del defunto con i miei beni personali per la quota che mi compete. Ecco perché la legge prevede che il cosiddetto “chiamato all’eredità”, ovvero l’erede per legge (in assenza di testamento) o l’erede designato (in presenza di testamento), accetti o rifiuti l’eredità.
Non ha bisogno di rinuncia perché non condivide i debiti del defunto il legatario, ovvero la persona o erede al quale il defunto abbia disposto un bene o un diritto specifico (legato) a titolo particolare, per esempio un gioiello, una proprietà, il diritto a una rendita, senza intenzione evidente che ciò rappresenti una quota del suo patrimonio e quindi senza che ciò implichi il ruolo di erede universale. Il legatario può rinunciare al legato ma non è obbligato ad accettarlo formalmente.
Come si rinuncia a un’eredità
Mentre l’accettazione può essere formale, attraverso una dichiarazione presentata a un notaio o al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui risiedeva il defunto (che giuridicamente e relativamente alla sua successione si chiama de cuius), ma anche tacita, ovvero quando il chiamato alla successione compie atti che implicano la sua accettazione o atti che potrebbe fare solo in qualità di erede (in seguito vedremo quali perché accettare inavvertitamente un’eredità può essere molto pericoloso). La rinuncia invece può essere solo formale (presso notaio o Tribunale del luogo, che poi provvederanno a inserirla nel Registro delle Successioni).
Conoscendo quanto possa essere difficile da conoscere e interpretare la legge, il buon senso suggerisce di prendersi sempre un po’ di tempo per ragionare prima di accettare o di muoversi in quanto erede, tanto più che il termine per accettare o rifiutare un’eredità è di 10 anni, salvo che altri co-eredi richiedano a un giudice di stabilire un termine più breve.
Quando può essere utile rinunciare a un’eredità?
- Quando si ha contezza che consiste più di debiti che di attivi
Per averne contezza di devono fare accertamenti presso la Camera di Commercio per capire se il defunto aveva cambiali o assegni contestati, presso la Centrale Rischi di Intermediazione per verificare eventuali debiti e finanziamenti, presso l’Agenzia delle Entrate per cartelle esattoriali pendenti e presso la Banca del defunto per eventuali posizioni debitorie. Per evitare queste complicate triangolazioni c’è un’altra opzione: l’accettazione con diritto di inventario, ovvero l’accettazione condizionata al risultato dell’inventario di attivi e passivi del defunto. Una formula che tutela l’erede, e che infatti è obbligatoria in caso di minori o persone incapaci o ancora fondazioni. Ne parliamo più avanti in un capitolo a parte.
- Quando la persona chiamata all’eredità ha ricevuto una donazione pregressa da parte del defunto che esubera quanto gli spetterebbe in termini di quota di legittima (pur ricordando che potrebbe essere tenuto a compensare gli altri eredi lesi nella loro quota).
- Quando si vuole rinunciare al diritto successorio in favore di alcuni o tutti i co-eredi In questo secondo caso occorre fare attenzione perché rifiutare il diritto successorio in favore di solo alcuni degli eredi implica l’accettazione e la successiva donazione indiretta dell’eredità (con l’effetto che questa andrà a pesare sul proprio asse ereditario futuro, con rischio di lesione delle quote dei propri eredi futuri), mentre se si rinuncia in favore di tutti gli eredi non si configura atto di donazione. Può anche essere il caso di chi rifiuta una donazione perché gli subenti con diritto di rappresentanza un figlio in presenza di un nuovo coniuge che avrebbe diritto, se venisse accettata l’eredità in prima istanza, a una quota del nuovo patrimonio.
Accettazione con diritto di inventario
Questo tipo di accettazione implica l’obbligo dell’erede che la sceglie di fare inventario di attivi e passivi del defunto entro 3 mesi dalla richiesta (se non ha la disponibilità diretta dei beni del de cuius) o dall’apertura della successione (se ne ha la disponibilità), con possibilità di proroghe. L’accettazione con diritto di inventario consente di far fronte ai debiti del defunto con la sola quota di patrimonio che deriva dalla successione, mantenendola separata dal patrimonio personale pregresso dell’erede che non viene intaccato.
Nel caso di accettazione con diritto di inventario, i creditori dell’eredità e i destinatari di eventuali legati della stessa successione hanno la priorità sul patrimonio ereditato rispetto a eventuali creditori dell’erede che ha accettato con diritto di inventario
L’inventario è un’operazione contabile che viene eseguita da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale di competenza. Una volta disponibile l’inventario, la legge concede 40 giorni per accettare definitivamente o rifiutare l’eredità, pena la perdita del diritto successorio. Naturalmente in caso di accettazione definitiva l’erede si accolla la responsabilità di amministrare la quota di patrimonio che gli deriva dalla successione nell’interesse proprio e degli eventuali creditori del de cuius. Una volta pagati i debiti e assolti gli obblighi di eventuali legati (beni specifici che il de cuius ha destinato a persone/eredi specifici nel rispetto delle quote previste dalla legge), gli attivi restanti sono dell’erede.
Documenti richiesti per la rinuncia all’eredità
- carta d’identità e codice fiscale di chi fa richiesta di rinuncia;
- codice fiscale del de cuius;
- in presenza di testamento, copia conforme dello stesso;
- certicato di morte in originale;
- se chi richiede la rinuncia è minore, tutelato o soggetto ad amministrazione di sostegno una copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare
Devono presenziare alla dichiarazione di rinuncia i dichiaranti e, nel caso di minori, i genitori o chi ne fa le veci.
ATTENZIONE
La rinuncia all’eredità è revocabile fino a che l’eredità viene accettata da tutti gli altri eredi e comunque entro i 10 anni previsti dalla legge o altro termine che il Giudice abbia disposto. Trascorso tale termine si prescrive il diritto all’accettazione. Se viene accettata anche da altri eredi chiamati in subordine al rinunciante (es. eredi di questi), la rinuncia non è più revocabile.
Se gli altri chiamati acquistano la quota rinunciata, la rinuncia non è più revocabile, tanto meno la legge accoglie eventuali accordi tra chi rinuncia e gli altri eredi. Una rinuncia preventiva (prima del decesso del de cuius) all’eredità non è concepita dalla legge italiana.
La rinuncia all’eredità non implica la rinuncia a un eventuale legato destinato alla stessa persona.
La rinuncia all’eredità non può essere condizionata (quindi innanzitutto deve essere gratuita), non può essere parziale (rinuncio solo a una parte della mia quota ereditaria) ed ha effetto retroattivo, ovvero la persona che rinuncia viene considerata come non fosse mai stata erede fin dall’apertura della successione.
Costi della rinuncia
- imposta di registro di 200 euro (modello F23);
- imposta di bollo e diritti di copia (importo definito in fase di dichiarazione)
- eventuale parcella del notaio
Impugnare una rinuncia
La rinuncia all’eredità può essere impugnata dal rinunciante stesso o dai suoi eredi in caso di violenza o dolo certificati (da una causa), e deve essere promossa entro 5 anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.
L’impugnazione della rinuncia all’eredità può essere mossa anche dai creditori del rinunciante quando il rinunciante ha causato loro un danno e in questo caso la pratica coinvolge il rinunciante, l’erede che gli subentra e i creditori.
Accettazione tacita
La legge prevede casi in cui si accetta tacitamente l’eredità, attivi e passivi compresi, senza possibilità di successiva rinuncia, attraverso comportamenti che configurano un’accettazione de facto della posizione di erede, come per esempio:
- utilizzo dei beni del de cuius in modo continuativo e consapevole (es. abitando un immobile o usando denaro che gli appartenevano);
- pagamento di suoi debiti o assunzione di sue obbligazioni, per esempio pagare le bollette del defunto con i suoi soldi (se lo si fa con i propri, non costituisce accettazione tacita dell’eredità);
- rappresentanza legale dell’eredità in atti giuridici o atti di disposizione dell’eredità, come per esempio compravendita di un suo immobile o anche la sola presenza al giudizio di divisione del patromonio del defunto;
- comunicazione esplicita dell’intenzione di accettare l’eredità o comportamenti che ciò significano
- adempimento di alcuni obblighi burocratici determinati dal decesso di una persona che hanno valore fiscale e civile. La voltura catastale, per esempio, è stata confermata dalla Cassazione come comportamento incompatibile con una rinuncia all’eredità tale, quindi, da poter costituire accettazione tacita.
In sintesi
- La posizione di erede (legittimario o testamentario) prevede la confusione del suo patrimonio con la parte che gli compete del patrimonio (e degli obblighi) del defunto, compresi i debiti. Per questa ragione la legge prevede la facoltà di accettare o rifiutare l’eredità, o ancora di accettarla con beneficio di inventario, quindi condizionando l’accettazione al risultato di un inventario di attivi e passivi del defunto – cui chi richiede l’accettazione con beneficio di inventario è tenuto entro il tempo di 3 mesi dalla richiesta (se non ha la disponibilità dei beni del de cuius) o dall’apertura della successione nel caso l’abbia.
- La rinuncia è un atto formale da farsi presso un notaio o presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza del defunto. L’accettazione invece può essere formale o tacita, quando cioè si desume da comportamenti che configurano la posizione di erede.
- La rinuncia o l’accettazione devono essere espresse entro 10 anni dalla successione o entro altro termine che il Giudice sia stato invitato a definire dagli altri eredi.
- La rinuncia è revocabile fino a quando gli altri eredi hanno espresso la propria volontà di accettare o rifiutare l’eredità.
- Si può rifiutare in favore di un proprio erede o in favore degli altri eredi. Rifiutare in favore di alcuni degli altri eredi configura accettazione tacita e successiva donazione indiretta, con le conseguenze che tale atto ha sul calcolo delle quote successorie dei propri futuri eredi.
- Essendo la questione molto delicata, è buona norma prendersi del tempo prima di accettare un’eredità o anche prima di disporre in alcun modo, anche a fin di bene (es. pagamento bollette), dei beni del defunto – salvo il caso di coniuge che li attinga da un conto cointestato anche per importi superiori al 50% di sua proprietà – e comunque affidarsi a un legale o a un notaio.
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