Che cos'è e come si fa il testamento biologico
Giunti a una certa età (anche se, in verità, non sarebbe mai né troppo presto, né troppo tardi per farlo), si può sentire l’esigenza di prendere in considerazione l’ipotesi di future condizioni fisiche che compromettano la lucidità, le facoltà di valutazione e la libertà di movimento.
Decidere come affrontare, anche dal punto di vista terapeutico, tali nefaste situazioni, secondo volontà, nel pieno delle proprie facoltà mentali e in assoluta libertà, è un diritto che dovrebbe spettare a ogni individuo.
Negli ultimi anni, il dibattito circa l’applicazione delle volontà anticipate del paziente sembra essere riuscito a smuovere le coscienze dei paesi più civilizzati, permettendo di avviare iter legislativi nazionali ad hoc.
In Italia, ad esempio, si parla di Testamento Biologico o Biotestamento, anche se, trattandosi di volontà da applicare pre mortem, il termine più opportuno da utilizzare sarebbe Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.).
Dati la complessità dell’argomento (che si intreccia con deontologia medica, dogmi ecclesiastici e libero arbitrio) e l’esiguo numero di coloro che, all’oggi, risulta essersi attivato in merito (come rilevato dall’indagine statistica condotta, a gennaio 2023, dall’Associazione Luca Coscioni), riteniamo opportuno un approfondimento.
Che cos’è il Testamento Biologico
Il Biotestamento è un atto legale col quale un individuo esplicita le proprie disposizioni circa eventuali esami e trattamenti terapeutici ai quali intende (o non intende) sottoporsi nel corso della propria vita.
Tale documento acquista valore a fronte dell’eventualità che il depositario venga a trovarsi in condizioni tali da non riuscire più comunicare le proprie volontà: in caso di sopravvenuta disabilità (paralisi, stato d’incoscienza, perdita di lucidità, incapacità di parola e/o scrittura), dunque, andrà sempre garantita l’attuazione di ciò che egli ha indicato nelle D.A.T..
Per essere certi che ogni direttiva venga rispettata, è necessario che il documento acquisisca valore legale, ovvero che una copia originale delle D.A.T. venga ufficialmente depositata presso un Ufficio di Stato o vidimata da un Pubblico Ufficiale.
Riferimenti normativi
Tale materia fa riferimento alla Legge n. 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) e alla Circolare Ministeriale n.1/2018 che ne regolamenta la pratica e l’applicazione a livello comunale e regionale.
La normativa può essere considerata una summa (non definitiva) di alcuni principi fondamentali della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti dell’Uomo, stilata dall’Unione Europea. Il suo presupposto di base rivendica l’ideale secondo il quale nessun trattamento sanitario possa essere somministrato senza il consenso, libero e dichiarato, del paziente.
La volontà del malato deve essere sempre rispettata, fatta eccezione per alcuni casi particolari, previsti dalle legge. L’equipe medica, ad esempio, in accordo col fiduciario, può rifiutarsi di ottemperare alle volontà depositate, qualora risultino non congrue rispetto alle condizioni di salute del paziente oppure siano state individuate nuove terapie, non esistenti al momento della registrazione.
Qualora il parere del medico entri in conflitto con le volontà del fiduciario oppure le D.A.T. non siano state legalizzate, per farne riconoscere il valore legale, sarà necessario l’intervento di un Giudice tutelare e della magistratura.
Formato e modalità di validazione
Le D.A.T., di preferenza, dovrebbero presentarsi in copia cartacea, scritte a mano o a computer e stampate in almeno quattro copie (una per il depositario, un’altra per l’eventuale fiduciario e, delle altre due, una per il medico curante e l’altra per l’ufficio pubblico).
Qualora non fosse materialmente possibile presentare la versione cartacea, vengono ritenute valide anche le videoregistrazioni realizzate con qualsiasi dispositivo tecnologico e/o digitale, purché in presenza del medico e di due testimoni.
Le D.A.T., dunque, potranno presentarsi come:
- Scrittura privata autenticata da un funzionario pubblico preposto o da un pubblico ufficiale (il notaio, ad esempio) oppure depositata personalmente dal firmatario presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di residenza
- Modulo precompilato scaricato da internet e consegnato presso le strutture ospedaliere (oppure presso il Consolato, in caso di cittadino italiano che risieda temporaneamente all’estero, o l’Ambasciata, in caso di cittadino straniero che risieda in Italia).
Una volta verificata l’identità del richiedente, il documento verrà vidimato e registrato presso la Banca Dati del Servizio Sanitario Nazionale che provvederà a caricarlo anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico; potrà essere consultato dal personale sanitario e dall’eventuale fiduciario, mediante l’accesso con S.P.I.D. o la Carta Nazionale dei Servizi.
Requisiti del richiedente e apposizione delle firme
Le D.A.T. possono essere redatte da chiunque, purché maggiorenne e nel pieno delle proprie facoltà mentali (requisiti che andranno esplicitati chiaramente nel testo).
Scritto in modo chiaro e leggibile, al fine di evitare equivoci e fraintendimenti, l’atto dovrà essere controfirmato sia dal depositario che da tutti i fiduciari e presentare la data e il luogo.
Dati anagrafici e nomina dei fiduciari
Il documento dovrà essere completato coi dati anagrafici, il domicilio e la residenza del richiedente; oltre a esplicitare la condizione di assoluta lucidità e totale libertà di chi scrive, sarà anche opportuno dichiarare di essere sufficientemente informati riguardo le conseguenze derivanti dalle disposizioni trascritte.
La nomina di uno o più fiduciari (ovvero persone di fiducia, maggiorenni, che possano fare le veci dell’interessato, in caso di sua inabilità a comunicare) non è obbligatoria, ma caldamente auspicata. In tal caso, i loro nominativi dovranno essere inseriti agli atti e la loro firma dovrà essere apposta in calce al documento.
Materia delle disposizioni
il Testamento Biologico è a completa discrezione del richiedente che può prendere in considerazione qualsiasi aspetto dei futuri iter terapeutici e sanitari. Generalmente le disposizioni hanno a che vedere con:
- Autorizzazione o Divieto a somministrare Trattamenti e Cure Sanitarie specifici (antidolorifici, oppiacei e terapie del dolore: queste ultime, tuttavia, sono sempre garantite nella forma della “sedazione palliativa profonda”, riservata ai malati terminali che non traggano giovamento da altre terapie);
- Autorizzazione o Divieto a eseguire prelievi, esami e test diagnostici;
- Autorizzazione o Divieto a effettuare pratiche (manuali e/o meccaniche) di intubazione, rianimazione, sedazione profonda;
- Autorizzazione o Divieto di nutrizione e/o idratazione artificiale;
- Donazione degli organi;
- Donazione della salma per scopi scientifici e di ricerca;
- Pianificazione Condivisa delle Cure: ovvero l’accordo tra medico curante e paziente circa il trattamento di una malattia cronica, che potrà essere sempre modificato, in base all’evoluzione dello stato di salute;
- Disposizioni circa l’Accanimento Terapeutico;
- Disposizioni di sepoltura
Il dichiarante potrà, dunque, inserire qualsiasi tipo di disposizione testamentaria, purché prevista dalla legge nazionale di riferimento: in Italia, ad esempio, non è possibile dare disposizioni sull’eutanasia, dal momento che si tratta di una pratica non riconosciuta dalla normativa.
Rettifiche, seconde versioni e scadenze
Le D.A.T. non hanno scadenza e possono essere modificate in qualsiasi parte, in qualsiasi momento, qualora intervengano cambiamenti della volontà del richiedente o si rendano necessarie rettifiche dei nominativi dei fiduciari (in caso, ad esempio, non siano più disponibili a rivestire tale ruolo).
Nell’eventualità di modifiche, è opportuno procedere con la redazione di una seconda versione, sottolineando come l’ultima depositata sostituisca tutte le disposizioni precedenti.
Tali atti, seppure ufficiali, non prevedono alcuna imposta di bolla, né tassa o tributo e sono perciò completamente gratuiti.
Implicazioni etiche, deontologiche e religiose: responsabilità e obiezione di coscienza
Il dibattito sul Testamento Biologico va necessariamente a ricadere entro la sfera dell’etica medica e dei dogmi religiosi: da una parte, il medico che, pur nel rispetto delle volontà del paziente, non può agire contro la scienza, né in opposizione alla propria coscienza e vedrà, perciò, riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza. Dall’altra parte, la religione cattolica che impone il principio basilare favor vitæ, talvolta in contrasto con l’iter fine-vitae, considerato una forma mascherata di eutanasia.
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